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Articolo 1
E’ costituita una Associazione Culturale denominata "Lo Spirito
della Terra - Animula Gospel Singers"
Articolo 2
L’associazione ha sede in Verona, Via Archimede 47
Articolo 3
L’associazione ha durata di anni 5 (cinque), prorogabile con deliberazione
dell’assemblea.
Articolo 4
L’associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base
fondamentale dell’attività associativa è il volontariato.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposti dalla legge.
Articolo 5
Scopi dell’associazione sono la pratica, la diffusione e la promozione
dell’attività e della cultura artistica, con particolare
ma non esclusiva attenzione alla musica spiritual e gospel. Particolare
attenzione è inoltre posta alla promozione dei fini dell’associazione
presso enti educativi (scuole, istituti, ecc.) e religiosi.
Articolo 6
L’associazione è regolata dallo Statuto che, approvato dai
comparenti, si allega al presente Atto Costitutivo.
Detto Statuto contiene le norme di funzionamento e di organizzazione dell’associazione.
In particolare, detto Statuto stabilisce che il funzionamento dell’associazione
è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci
e che le cariche sociali sono elettive.
Articolo 7
Il primo Consiglio Direttivo dell’associazione, composto di 2 (due)
membri, è nominato nelle persone dei signori:
Presidente: Leopardi Roberto, nato a Verona il 12 settembre 1962, residente
in Verona Via Mantovana, 94/F COD.FISC. LPRRRT62P12L781D
Segretario: Dainelli Patrice, nato a Grenoble (Francia) il 3 febbraio
1962, residente in Verona, Via Calderara, 8 COD.FISC. DNLPRC62B03Z110W
Articolo 8
Il fondo di costituzione è composto dalle contribuzioni che i soci
fondatori fanno alla costituzione dell’Associazione.
Articolo 9
Il primo bilancio dell’associazione si chiuderà il 31 dicembre
2001.
Articolo 10
Il Segretario del Consiglio Direttivo dell’associazione, Sig.Dainelli
Patrice, è delegato ad assolvere tutte le pratiche amministrative
e fiscali attinenti al riconoscimento giuridico dell’associazione.
Il presente Atto dattiloscritto viene sottoscritto dai presenti:
STATUTO dell’Associazione “Lo Spirito della Terra”
TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione denominata "Lo Spirito della
Terra", con sede legale in Verona, Via Archimede, 47.
Articolo 2
L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base
fondamentale dell’attività associativa è il volontariato.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposti dalla legge.
Articolo 3
L’Associazione pone come scopo statutario ed attività istituzionale
la pratica, la diffusione e la promozione della cultura musicale ed in
generale artistica, con particolare attenzione alla musica spiritual e
gospel.
L’Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso
le seguenti attività e strumenti:
· l’allestimento di spettacoli, munendosi di tutti i mezzi
necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto
della normativa vigente;
· la promozione di singoli e gruppi che operano perseguendo i fini
dell’associazione presso enti pubblici e privati per l’allestimento
di conferenze, spettacoli e altre attività culturali ed artistiche;
in particolare l’associazione promuove i concerti degli Anìmula
Gospel Singers;
· l’organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche
nell’ambito scolastico;
· la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione, anche
mediante l’organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi
a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
· la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video,
o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura in generale
e specificamente la musica spiritual e gospel;
· lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare
e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo musicale,
anche attraverso l’organizzazione di saggi e mostre;
· l’affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini
in armonia con quelli dell’Associazione e che operano nel campo
culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano
allo sviluppo delle attività e della cultura musicale ed in generale
artistica;
· la promozione di attività di animazione ed aggregazione
rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di
gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto
ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in
particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale;
· la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di
ogni altra attività culturale
· casa editrice “Spirito della Terra”
Per queste attività l’Associazione adotterà tutti
i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto
della normativa vigente e dello Statuto.
L’associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni
nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione
della cultura musicale ed artistica.
Per l’attuazione dei propri scopi, l’associazione potrà
assumere o ingaggiare artisti, attori, musicisti, danzatori, coreografi,
cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro
esperto e personale specializzato estraneo all’associazione.
Articolo 4
L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta
secondo le modalità indicate agli articoli 8 e 18.
Articolo 5
L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia con:
le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche
o giuridiche;
i proventi di gestione;
ogni altro provento comunque conseguito.
Articolo 6
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
TITOLO II : I SOCI
Articolo 7
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche
e giuridiche, che condividono le finalità di cui all’art.
3 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività organizzate
dall’Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo
su domanda degli interessati.
I soci hanno diritto a ricevere, all’atto dell’ammissione,
la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle strutture,
dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze
attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto
di voto alle Assemblee.
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita
dal Consiglio Direttivo, all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni
prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione
del fondo sociale.
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o radiazione.
I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:
· quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto,
ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
· quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa,
secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo,
senza giustificato motivo;
· quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
all’Associazione.
Le radiazioni sono decise dall’assemblea dei soci con maggioranza
dei 2/3 dei presenti.
Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha
diritto ad alcun rimborso.
TITOLO III : ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 8
L’Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni
sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
All’Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di
convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno
una volta all’anno per l’approvazione delle linee generali
del programma di attività, per l’approvazione del bilancio
consuntivo dell’anno trascorso e preventivo di quello in corso,
per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.
L’Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente
del Consiglio Direttivo ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando
ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure
la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso
affisso nei locali dell’Associazione e spedita per posta, almeno
dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione
devono elencare gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la
data e l’ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.
La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità,
di cui ai commi precedenti, sana il vizio.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza
semplice tra i soci presenti, il quale, a sua volta, nomina un segretario
verbalizzante.
Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando
sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione,
da tenersi almeno dopo un’ora, qualunque sia il numero dei soci
presenti.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo
di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti
casi:
· per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti
almeno la metà più uno dei soci;
· per lo scioglimento dell’Associazione, fatte salve le norme
di legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci
e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno
due terzi dei presenti;
· per deliberare lo scioglimento del mandato a uno o più
membri del consiglio direttivo è necessario che siano presenti
la metà più uno dei soci e che la decisione sia deliberata
da almeno i 2/3 dei presenti.
Articolo 9
Sono compiti dell’Assemblea sovrana dei soci:
· approvare le linee generali del programma di attività
per l’anno sociale;
· deliberare sul bilancio consuntivo dell’Associazione relativo
all’anno precedente e su quello preventivo dell’anno in corso;
· eleggere, tra i propri soci, i membri del Consiglio Direttivo,
che resteranno in carica per tre anni, designandone le singole funzioni
(Presidente, Vice-presidente, Segretario);
· deliberare sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
· deliberare sulle modifiche allo Statuto;
· deliberare sullo scioglimento dell’associazione.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo è composto da:
· il Presidente
· il vice-presidente
· il Segretario
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra
i propri soci e restano in carica per tre anni, salvo revoca per giusta
causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che
si impongono all’organo amministrativo o per mozione di sfiducia
dell’assemblea dei soci con maggioranza di 2/3 dei presenti, come
specificato nell’art.8.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Articolo 11
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
· attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
· redigere i programmi di attività sociale previsti dallo
Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
· redigere i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
· decidere circa la stipula tutti i contratti di ogni genere inerenti
l’attività sociale;
· delibera circa l’ammissione, la sospensione e la radiazione
dei soci;
· determina l’ammontare delle quote annue associative e le
modalità di versamento;
· formulare i regolamenti per il funzionamento dell’associazione;
· decidere circa l’assunzione o l’ingaggio di artisti
e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti,
determinandone il compenso o la retribuzione;
· svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali
alla gestione sociale.
Articolo 12
La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta
al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma
costituisce per i terzi conferma dell’assenza o dell’impedimento
del Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell’organo amministrativo
stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie
di atti.
Il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente hanno il compito di:
· convocare l’Assemblea;
· convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
· firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’associazione.
TITOLO IV : PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 15
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed
è costituito:
· dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
· dai contributi annuali e straordinari dei soci;
· da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
· da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente
conseguiti dalla Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività
istituzionale.
Articolo 16
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione
all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono
altresì intrasmissibili.
TITOLO V : RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 17
Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, comprendente
l’esercizio sociale che va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre
di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria
dell’Associazione.
Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione deve essere
presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione
entro il 30 Aprile dell’anno successivo e da questa approvato in
sede di riunione ordinaria.
Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, regolarmente
approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente
trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso
nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono
l’Assemblea.
TITOLO VI : SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 18
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea
dei soci: è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci
e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno
due terzi dei presenti.
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno
o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali
compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è
devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali
dell’Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII : DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’ Atto Costitutivo,
si rimanda alle norme di legge vigenti in materia. |